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Una
funivia per Roma.
Durante la mostra pubblica "NoLogo modifications
urbis romae" (Roma, 2003) si concretizzano le idee della nostra
ricerca progettuale con protagonista "Una funivia per Roma",
strategia ottimale per la mobilità metropolitana del terzo millennio.
Con le tesi progettuali proseguono gli studi sondando di volta in volta
parti di città naturalmente, urbananisticamente e strategicamente "predisposte"
all'attraversamento di una linea funiviaria:
studio di unificazione dei forti romani, nuovi nodi-porta intorno
al grande raccordo anulare per entrare in città, percorsi per muoversi
all'interno dei tessuti unendo parti di città lontane o chiuse in se
stesse - Conca d'Oro, Foro Italico e Foro Italico, Valle Aurelia.
Stefano Panunzi
Elisabetta Baldi, Daniele
Di Vincenzi, Fabrizio
Latini.
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TESI DI LAUREA PROGETTUALI PER ROMA
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Inserimento di due tracciati funiviari nella
mappa delle linee ferro-metropolitane attuali e future sulla base elaborata
da Urbanrail.net. rosa continuo: tracciato Foro Italico - Parco
della musica - Conca d'Oro rosa tratteggiato: Foro Italico - Valle
Aurelia |
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Roma:
il sistema delle funivie sopra le grandi arterie congestionate dal
traffico. |
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PAROLE
CHIAVE
Startegia urbana
La funivia
urbana è un mezzo ecologico
silenzioso, veloce ed economico che sorvolando
su zone di interesse artistico-turistico, sportive-verdi
avvicina parti della città uniche ma lontane
e a volte isolate o distaccate dal resto della città.
Intervisibilità
Pur percorrendo una semplice linea orizzontale,
questo mezzo di trasporto offre la possibilità di
spaziare a 360 gradi travalicando strade trafficate,
colline alberate, isolati abitati, percorsi ricchi ma confusi.
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RIFERIMENTI
NORMATIVI
REGOLAMENTO GENERALE
RECANTE NORME PER LE FUNICOLARI AEREE
E TERRESTRI IN SERVIZIO PUBBLICO DESTINATE AL TRASPORTO DI PERSONE
Decreto ministeriale 16 giugno 1964 n. 1541 e gli aggiornamenti
successivi,
recante norme per la costruzione e l'esercizio di funivie monofuni con
movi-
mento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreto ministeriale 4 agosto 1998, n° 400: disciplina, mediante norme
generali,
la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree e terrestri in
servizio pubblico
destinate al trasporto di persone;
Decreto del Presidente della Repubblica n° 202 del 24 aprile 1998;
Procedura di informazione in ottemperanza degli obblighi posti
dall'articolo 12 della direttiva 83/189/CEE
Prescrizioni Tecniche speciali per le funivie con movimento
unidirezionale continuo
e collegamento permanente dei veicoli:
PARTE 1 - OGGETTO E SCOPO DELLE PRESCRIZIONI
PARTE 2 - PROCEDURE
PARTE 3 - NORME DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE
PARTE 4 - NORME DI ESERCIZIO
PARTE 5 - NORME TRANSITORIE E FINALI
PARTE 3 - NORME DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE
3.1.1 La deviazione planimetrica massima della fune portante [...] viene
fissata in 0,01 rad per ogni sostegno
[...] Deviazioni superiori a 0,01 rad, ma sempre limitate, possono
essere consentite purché siano adottati idonei
provvedimenti da esaminare caso per caso.
3.1.4 La pendenza massima della linea, con moto a regime e nelle ipotesi
di carico dell'impianto più sfavorevoli
non deve superare il seguente valore: 100% riferito all'asse della fune
[...].
3.1.5 La lunghezza delle campate deve essere scelta tenendo conto della
tensione minima che può verificarsi
al fine di limitare i fenomeni di oscillazione verticale della fune
[...].
3.7.3.1 L'equidistanza minima tra i veicoli in linea deve essere non
inferiore a 1,2 volte lo spazio di arresto
determinato da ciascun freno, nelle condizioni più gravose di carico
trascinante.
[... ] 3.8.2.1 In linea [...] durante il moto a regime dell'impianto e
nelle condizioni di carico a tali effetti più
sfavorevoli, i veicoli con il loro profilo inferiore devono presentare
un franco minimo verticale non inferior
a 2 m rispetto al terreno o, comunque, agli ostacoli fissi sottostanti
l'impianto stesso [...].
3.8.2.2 Nella valutazione dei franchi minimi verticali dei veicoli
rispetto al suolo si deve tener conto delle
pendenze trasversali del terreno.
3.8.4.2 [...] Il franco di un qualsiasi elemento dell'impianto rispetto
ad edifici o manufatti di qualunque specie
non appartenenti all'impianto medesimo, deve essere: non minore di 3 m
in ogni direzione, rispetto ad edific
e manufatti accessibili a persone, nonché a qualsiasi elemento
appartenente ad altro impianto di trasporto
a fune finitimo, considerato nella configurazione di massimo ingombro in
ogni direzione; - non minore di 1 m
lateralmente e di 2 m inferiormente, rispetto ad edifici e manufatti non
accessibili a persone;
nel caso di alberi il predetto franco laterale deve essere non inferiore
ad 1 m.
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Sezione tipo: inserimento del palo nel tessuto urbano. |
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